Art. 4.
(Giostre e tornei storici).

      1. Sono considerati giostre e tornei storici quelli di cui alla tabella allegata alla presente legge.
      2. Il Ministero per i beni e le attività culturali può modificare la tabella di cui al comma precedente sulla base di valutazioni oggettive storico-culturali e valutare le eventuali richieste di inserimento da parte degli enti interessati.